Art. 6.

      1. L'ANGERIR, entro quattro mesi dalla data di primo insediamento del consiglio di amministrazione, adotta regolamenti concernenti la propria organizzazione interna e il relativo funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottocento unità, e l'ordinamento delle carriere. In base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore elettrico, ivi compresi i trattamenti integrativi, l'ANGERIR delibera il trattamento giuridico ed economico del personale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.
      2. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'ANGERIR avviene mediante pubblico concorso, ferme restando le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8.
      3. L'ANGERIR, nei dieci giorni successivi al termine fissato dal comma 1, trasmette al Ministro dello sviluppo economico la delibera adottata, corredata da una richiesta di personale che ne indica i compiti e le responsabilità nonché le relative esigenze nell'immediato.
      4. Dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, l'ANGERIR, con motivata delibera, può assumere, in numero non superiore a cinquanta unità, personale con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, nonché esperti, ovvero collaboratori esterni, in numero non superiore a venti, per specifici obiettivi e contenuti professionali. I suddetti contratti a tempo determinato possono essere rinnovati per non più di due volte.

 

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      5. Il personale in servizio, assunto anche a tempo determinato, non può svolgere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche di carattere occasionale, e non può avere interessi diretti o indiretti con i soggetti esercenti.
      6. Per corrispondere all'esigenza di assicurare l'operatività immediata dell'ANGERIR, in sede di prima attuazione della presente legge, l'organico dell'Agenzia è costituito da:

          a) il personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui all'allegato 1a) annesso alla presente legge;

          b) il personale dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) di cui all'allegato 1b) annesso alla presente legge.

      7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere apportate modifiche alla dotazione organica iniziale dell'ANGERIR definita ai sensi del presente articolo, anche tenendo conto delle eventuali richieste di trasferimento avanzate da personale degli enti di cui al comma 6. Decorso inutilmente tale termine, l'organico è costituito ai sensi delle disposizioni di cui agli allegati 1a) e 1b) annessi alla presente legge.
      8. La dotazione organica di cui al comma 6 è individuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2006; il personale è trasferito all'ANGERIR all'atto dell'insediamento del consiglio di amministrazione e, fino all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera h), concernenti il trattamento del personale, conserva quello degli organismi di provenienza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite all'ANGERIR le corrispondenti risorse finanziarie.
      9. Entro sei mesi dalla data di primo insediamento del consiglio di amministrazione, l'ANGERIR acquisisce altro personale da amministrazioni pubbliche, enti e società.

 

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A tale fine, l'Agenzia concorda con gli enti, le società e le amministrazioni interessati, ivi comprese la società per azioni FN Nuove tecnologie e servizi avanzati e la società per azioni NUCLECO, un piano di trasferimenti di personale qualificato che sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico. Il piano specifica i compiti e le responsabilità del personale, le relative risorse finanziarie, nonché i tempi di attuazione dei trasferimenti.
      10. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dal ricevimento del piano di cui al comma 9, con proprio decreto stabilisce le modalità ed i tempi dei trasferimenti dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.